Sulla G.U. n. 300 del 28/12/2015 è stato pubblicato il DPCM 21/12/2015 che approva il M.U.D per l’anno 2016, relativamente alla gestione avvenuta nell’anno 2015 dei rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il DPCM richiama l’articolo 189 del D.Lgs 152/2006 e le relative modifiche apportate con il D.Lgs 205/2010, ricordando che entreranno in vigore con la piena operatività del SISTRI,  così come previsto dall’articolo 16, comma 2 del D.Lgs 205/2010.

Infatti, è con il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11,  comma  3-bis)  che  “Fino  al  31 dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalità elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione  delle altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante  detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.” (disposizione prorogata al 31/12/2016 con il D.L. 210/2015 c.d. Milleproroghe).

Le comunicazioni  previste sono:

1.   Comunicazione Rifiuti

2.   Comunicazione Veicoli Fuori Uso

3.   Comunicazione Imballaggi

4.   Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

5.   Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

6.   Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

I soggetti obbligati sono:

1.   Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale (conto terziart. 212, comma 5 del D.Lgs 152/2006) attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

2.   Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3.   Comunicazione Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

4.   Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5.   Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6.   Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

 

Sono pertanto esclusi dalla presentazione del MUD

1.    Produttori di rifiuti urbani non pericolosi fuori dalla privativa comunale costituiti da :

  • Rifiuti assimilati ai RSU, spazzamento delle strade, rifiuti provenienti dalle strade pubbliche o      private,  rifiuti vegetali da parchi, giardini, rifiuti cimiteriali.

2.    Produttori di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività:

  • Agricole
  • Attività demolizione e costruzione
  • Commerciali
  • Servizi
  • Attività sanitarie.

3.    Produttori di rifiuti speciali non pericolosi con meno di 10 dipendenti,  provenienti da attività:

  • Industriali;
  • Artigianali;
  • Recupero e smaltimento rifiuti.

Sono altresì esclusi i produttori di rifiuti speciali PERICOLOSI provenienti da attività:

  • Imprese Agricole con volume d’affari annuo inferiore a  8.000 Euro
  • Produttori di rifiuti pericolosi che non rispondono alla definizione di «Ente» o «Impresa»

Modalità di compilazione del MUD

Le comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso , Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche , devono essere compilate tramite:

  • Il software messo a disposizione da Unioncamere;
  • altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall’Allegato 4 al DPCM e messi a disposizione nei siti previsti, tra i quali www.ecocerved.it.

Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo

I soli produttori iniziali che producono nella propria Unità Locale non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari.

Come va trasmesso alla Camera di commercio

La presentazione alla Camera di Commercio deve essere fatta via telematica, esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta di un supporto magnetico presso la CCIAA.

Il file che deve essere spedito viene generato dal software Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal DPCM.

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

La sola Comunicazione rifiuti semplificata può essere spedita, su supporto cartaceo, con raccomandata senza avviso di ritorno alla Camera di commercio.

Scadenza

30 aprile 2016.

Diritto di Segreteria

Il diritto di segreteria per l’invio telematico è di 10,00 € per ogni Unità Locale del dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

Il diritto per la trasmissione cartacea della comunicazione semplificata è di 15,00 €, da versare con le modalità previste dalle singole Camere di commercio.

Per la presentazione Telematica:

  • Necessita essere in possesso di firma digitale
  • Essere registrati a www.mudtelematico.it
  • La dichiarazione può essere multipla riferita a più unità locali dello stesso dichiarante o relativa a diversi soggetti dichiaranti, destinata, comunque, alla stessa CCIAA competente per territorio
  • I consulenti o le associazioni di categoria, possono compilare ed inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri clienti e associati, apponendo la propria firma elettronica

La Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it

La Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it

Fonte: ambiente.it